Author : marco

Vini Esaro

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Esaro” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Esaro”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per i tipi bianchi, e a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per i tipi rossi, rosati e novelli. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Esaro”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;10% per i rosati;11% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Esaro”

Vini Costa Viola

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per i tipi bianchi, e a tonnellate 8 per le tipologie rosso e rosato. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;11% per i rosati;11% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Costa Viola”

Vini Condoleo

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Condoleo” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Condoleo” non deve essere superiore a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Condoleo” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di: 10,5% per i rosati, anche nella tipologia novello; 10,5% per i rossi, anche nella tipologia novello. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Condoleo”

Vini Calabria

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria”, seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10,5% per i rosati; 10,5% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% Vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Calabria”

Vini Arghillà

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996). Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico minimo di 11% per tutte le tipologie. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Arghillà”

Vini Verbicaro

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Verbicaro” bianco, rosso e rosato devono essere quelli tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedocollinari e quelli della zona di pianura delimitata, mentre debbono venire esclusi i vigneti ubicati in terreni umidi e male esposti. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.E’ esclusa ogni pratica di forzatura. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino “Verbicaro” bianco, rosso e rosato non devono essere superiori alle 12 tonnellate per ettaro. Le uve devono assicurare ai vini DOC Verbicaro bianco e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% e al rosso dell’11% (12% al riserva). La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine per tutto il prodotto. Continua a leggere “Vini Verbicaro”

Vini Scavigna

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivate da specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura.La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 115 q.li per il tipo bianco e ai 90 q.li per i tipi rosso e rosato, in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque e quattro chilogrammi per ceppo. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la resa globale non superi il 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La Regione Calabria con proprio decreto, sentite gli organismi interessati, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero del Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, al Comitato Nazionale per la Tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini e alla competente Camera di Commercio.Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al tipo bianco un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% e ai tipi rosso e rosato dell’11%. Continua a leggere “Vini Scavigna”

Vini Savuto

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Savuto” devono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da escludere i vigneti di fondovalle e quelli di pianura. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all’articolo 1 non deve essere superiore ai q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Continua a leggere “Vini Savuto”

Vini San Vito di Luzzi

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “San Vito di Luzzi” di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore ai 120 q.li per il tipo bianco e q.li 110 per i tipi rosso e rosato, mentre in coltura promiscua non dovrà superare rispettivamente i cinque e i quattro chilogrammi per ceppo. A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi il 20% i limiti medesimi. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini “San Vito di Luzzi” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il tipo Bianco e dell’11% per i tipi rosso e rosato. Continua a leggere “Vini San Vito di Luzzi”

Vini Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 10 del DPR 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti male esposti e umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura a mezzo dell’irrigazione. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” non deve essere superiore ai q.li 120 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite.A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi il 20% del limite massimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto”. Continua a leggere “Vini Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto”

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