Clementine di Calabria

clementine-di-calabria-igp-ML’indicazione geografica protetta “Clementine di Calabria” designa esclusivamente il frutto del Clementine afferente alle seguenti cultivar, selezioni clonali, mutazioni gemmarie: “SRA 63”, “Spinoso”, “Fedele”, “Comune”, “Tardivo”, “Hernandina”, “Marisol” e “di Nules”.

 

Lavorazione = I terreni idonei per la coltivazione della “Clementine di Calabria” sono di medio impasto con un contenuto di limo ed argilla inferiore al 60% e con un contenuto in calcare non superiore al 15 %. L’utilizzo dell’irrigazione, delle pratiche di concimazione e l’effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della Regione Calabria. I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti, di densità per ettaro fino ad un massimo 1.200 piante, per i sesti dinamici ad alta densità. Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili alla “chioma piena”, con disposizione delle piante a rettangolo. Le piantagioni di clementine debbono essere opportunamente distanziate da quelle di mandarino onde evitare l’impollinazione incrociata e quindi la produzione di frutti con semi. La potatura deve essere effettuata con interventi particolarmente mirati; non devono essere cimati i rami assurgenti, sopprimendo solo i rami in soprannumero. La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica. La produzione unitaria massima è di 350 q.li ad ettaro per tutte le cultivar, selezioni clonali e mutazioni gemmarie ammesse. Nell’ambito di questo limite la Regione Calabria, tenuto conto dell’andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, entro il 15 luglio, in via indicativa la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all’art. 2. L’eventuale conservazione dei frutti designabili con l’indicazione geografica protetta “Clementine di Calabria” deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di temperatura all’interno delle celle frigorifere debbono essere compresi tra 4 e 6 °C.

Territorio = TUTTE

AREA DI PRODUZIONE: La zona di produzione interessa la parte di territorio della Regione Calabria atta alla coltivazione degli agrumi “Clementine” e comprende i seguenti Comuni:Provincia di Reggio Calabria: Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Casignana, Caulonia, Ferruzzano, Locri, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Portigliola, Roccella- Jonica; Sant’Ilario dello Jonio, Siderno, Rizziconi, Gioia Tauro, Palmi, Rosarno, S.Ferdinando.Provincia di Catanzaro: Borgia, Botricello, Curinga, Lamezia Terme, Maida Montauro, Montepaone, San Floro, San Pietro a Maida, Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soverato, Squillace, Catanzaro.Provincia di Cosenza: Cassano Jonio, Castrovillari, Corigliano Calabro, Crosia, Francavilla Marittima, San Lorenzo del Vallo, Speziano Albanese, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Rossano, Saracena, Cariati, Calopezzati, S.Demetrio C., S.Giorgio A.Provincia di Vibo Valentia: Briatico, Francavilla Angitola, Limbadi, Nicotera, Pizzo.Provincia di Crotone: Cirò Marina, Crucoli Torretta, Rocca di Neto.

disciplinare

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA “CLEMENTINE DI CALABRIA”

ARTICOLO 1

L’indicazione geografica protetta “Clementine di Calabria”, è riservata ai frutti apireni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ARTICOLO 2

L’indicazione geografica protetta “Clementine di Calabria” designa esclusivamente il frutto del Clementine afferente alle seguenti cultivar, selezioni clonali, mutazioni gemmarie: “SRA 63”, “Spinoso”, “Fedele”, “Comune”, “Tardivo”, “Hernandina”, “Marisol” e “di Nules”.

ARTICOLO 3

La zona di produzione interessa la parte di territorio della Regione Calabria atta alla coltivazione degli agrumi “Clementine” e comprende i seguenti Comuni: Provincia di Reggio Calabria: Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Casignana, Caulonia, Ferruzzano, Locri, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Portigliola, Roccella- Jonica; Sant’Ilario dello Jonio, Siderno, Rizziconi, Gioia Tauro, Palmi, Rosarno, S.Ferdinando. Provincia di Catanzaro: Borgia, Botricello, Curinga, Lamezia Terme, Maida Montauro, Montepaone, San Floro, San Pietro a Maida, Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soverato, Squillace, Catanzaro. Provincia di Cosenza: Cassano Jonio, Castrovillari, Corigliano Calabro, Crosia, Francavilla Marittima, San Lorenzo del Vallo, Speziano Albanese, Terranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Rossano, Saracena, Cariati, Calopezzati, S.Demetrio C., S.Giorgio A. Provincia di Vibo Valentia: Briatico, Francavilla Angitola, Limbadi, Nicotera, Pizzo. Provincia di Crotone: Cirò Marina, Crucoli Torretta, Rocca di Neto.

ARTICOLO 4

I terreni idonei per la coltivazione della “Clementine di Calabria” sono di medio impasto con un contenuto di limo ed argilla inferiore al 60% e con un contenuto in calcare non superiore al 15 %. L’utilizzo dell’irrigazione, delle pratiche di concimazione e l’effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della Regione Calabria. I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti, di densità per ettaro fino ad un massimo 1.200 piante, per i sesti dinamici ad alta densità. Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili alla “chioma piena”, con disposizione delle piante a rettangolo. Le piantagioni di clementine debbono essere opportunamente distanziate da quelle di mandarino onde evitare l’impollinazione incrociata e quindi la produzione di frutti con semi. La potatura deve essere effettuata con interventi particolarmente mirati; non devono essere cimati i rami assurgenti, sopprimendo solo i rami in soprannumero. La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica. La produzione unitaria massima è di 350 q.li ad ettaro per tutte le cultivar, selezioni clonali e mutazioni gemmarie ammesse. Nell’ambito di questo limite la Regione Calabria, tenuto conto dell’andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente, entro il 15 luglio, in via indicativa la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all’art. 2. L’eventuale conservazione dei frutti designabili con l’indicazione geografica protetta “Clementine di Calabria” deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di temperatura all’interno delle celle frigorifere debbono essere compresi tra 4 e 6 °C.

ARTICOLO 5

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla Regione Calabria. Gli agrumeti idonei alla produzione della “Clementine di Calabria” sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno. Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione. Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per l’iscrizione, per l’effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con l’indicazione geografica protetta.

ARTICOLO 6

Le “Clementine di Calabria” all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
– epicarpo: liscio con numerose ghiandole oleifere
– colore arancio scuro;
– forma: sferoidale leggermente schiacciata ai poli; calibro: diametro minimo: 16-18 mm;
– polpa: succosa, di colore arancione uniforme, deliquescente, aromatica
– semi: assenti o di numero esiguo;
– tenore zuccherino: (Brix) minimo 10.

ARTICOLO 7

La commercializzazione della “Clementine di Calabria” ai fini dell’immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando confezioni di capacità minima pari a 0,5 kg e multipli, secondo le disposizioni adottate in tal senso dalla Regione Calabria, opportunamente sigillate. In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo fissato annualmente dai competenti organi tecnici della Regione Calabria. Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture “Clementine di Calabria”, seguita immediatamente dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta”. Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all’origine. La dizione “Indicazione Geografica Protetta” può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo “I.G.P.” A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica. Deve inoltre figurare la dizione “prodotto in Italia” per le partite destinate alla esportazione.

ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE: ASCO.P.P.I Soc. coop. a r. l. – Consorzio Produttori Pompelmo Italiano – Zona industriale S. Pietro Lametino – 88040 Lamezia Terme (CZ).

Clementine di Calabria

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