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Vini Condoleo

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Condoleo” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Condoleo” non deve essere superiore a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Condoleo” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di: 10,5% per i rosati, anche nella tipologia novello; 10,5% per i rossi, anche nella tipologia novello. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Condoleo”

Vini Calabria

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria”, seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10,5% per i rosati; 10,5% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% Vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Calabria”

Vini Arghillà

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996). Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico minimo di 11% per tutte le tipologie. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Arghillà”

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