Vini Lamezia
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Lamezia” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualità .Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i vigneti male esposti, particolarmente umidi e serviti da un impianto di irrigazione. I sesti d’impianto, le forme di allevamento, a Guyot, spalliera o alberello e i sistemi di potatura, mista e corta, devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati. E’ escluso l’allevamento a tendone. I reimpianti devono prevedere un numero minimo di 2.500 ceppi di vite per ettaro. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 120 quintali per il tipo bianco, 110 quintali per il tipo rosso e rosato e 100 quintali per il Greco, in coltura specializzata. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione deve essere riportata attraverso la cernita delle uve purché quella globale non superi il 20 i limiti massimi su stabiliti. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L’eccedenza ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Continua a leggere “Vini Lamezia”
Vini Greco di Bianco
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Greco di Bianco”, devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche di qualità . I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino “Greco di Bianco” non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.Le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata, subendo un appassimento che può determinare, in relazione al contenuto in zuccheri, una riduzione del peso delle uve fino al 35%. Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura. La resa massima di uva in vino al consumo non deve essere superiore al 45%. Continua a leggere “Vini Greco di Bianco”
Vini Donnici
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” debbono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità .Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti bene esposti e ubicati su terreni idonei.Sono da escludersi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i vigneti situati in aree particolarmente umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche di qualità dell’uva e dei vini derivati. Sono da escludere le forme di allevamento a tendone. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell’invaiatura.I nuovi impianti e i reimpianti debbono prevedere un numero di 2.500 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 12 tonnellate per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” bianco e le 10 tonnellate per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” rossi e rosati. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell’effettiva superficie coperta dalla vite.Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini “Donnici” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. Continua a leggere “Vini Donnici”
Vini Cirò
CONSORZIO DI TUTELA: Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini di Cirò D.O.C. e Melissa D.O.C. con sede in Cirò Marina (KR) – Via Anna Frank.
lavorazione = Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Cirò” rosso, rosato e bianco devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini specifiche caratteristiche di qualità .I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura.La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “Cirò” rosso e rosato non deve essere superiore ai q.li 115 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Cirò” bianco non deve essere superiore ai q.li 135 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purché la produzione non superi il 20% i limiti medesimi. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il “Cirò” rosso e rosato e al 72% per il “Cirò” bianco. Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l’eccedenza non avrà diritto alla Doc. Continua a leggere “Vini Cirò”
Vini Bivongi
I vini all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Bivongi” rosso:
- Colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico, delicato;
- sapore: secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato;
- Titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
“Bivongi” rosato:
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: secco, gradevole, fruttato;
- titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 16 per mille.
“Bivongi” bianco:
- colore: paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: secco, gradevole, fruttato;
- titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.