Vini Lamezia
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Lamezia” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i vigneti male esposti, particolarmente umidi e serviti da un impianto di irrigazione. I sesti d’impianto, le forme di allevamento, a Guyot, spalliera o alberello e i sistemi di potatura, mista e corta, devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati. E’ escluso l’allevamento a tendone. I reimpianti devono prevedere un numero minimo di 2.500 ceppi di vite per ettaro. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 120 quintali per il tipo bianco, 110 quintali per il tipo rosso e rosato e 100 quintali per il Greco, in coltura specializzata. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione deve essere riportata attraverso la cernita delle uve purché quella globale non superi il 20 i limiti massimi su stabiliti. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L’eccedenza ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Continua a leggere “Vini Lamezia”