Vini Valle del Crati
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati” devono essere tradizionali della zona.La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati”, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia rosso e rosato e a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco, anche con la specificazione del vigneto. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetro volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10% per i rosati; 11% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Valle del Crati”
Vini Val di Neto
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco e a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato, anche con la specificazione di vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;11% per i rosati;11% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Val di Neto”
Vini Valdamato
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato”, non deve essere superiore a tonnellate 16 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per il vino bianco, e a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato anche con la specificazione del vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico minimo di:10% per i bianchi;10,5% per i rosati;10,5% per i rossi. Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Valdamato”
Vini Scilla
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Scilla” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Scilla” non deve essere superiore a tonnellate 8 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Scilla” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico minimo di: 11% per i rosati; 11% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Scilla”
Vini Pellaro
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Pellaro” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Pellaro” rosso e rosato a tonnellate 9 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996). Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Pellaro” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:12% per i rosati;12% per i rossi;12% per il novello. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Pellaro”
Vini Palizzi
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Palizzi” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Palizzi” rosso e rosato a tonnellate 9 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996). Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Palizzi” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico minimo di: 12% per i rosati; 12% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Palizzi”
Vini Locride
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Locride” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Locride” bianco e “Montonico” (localmente Mantonico) passito, non deve essere superiore a tonnellate 12 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996); per le tipologie rosato e rosso, anche novello, a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996). Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Locride” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi e per il Montonico; 10,5% per i rosati; 10,5% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Locride”
Vini Lipuda
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Lipuda” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a indicazione Geografica Tipica “Lipuda” non deve essere superiore:a) bianco a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996), anche nella tipologia frizzante;b) rosso e rosato a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996), anche nelle tipologie novello e frizzante. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Lipuda” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi, anche nella tipologia frizzante;10,5% per i rosati;10,5% per i rossi, anche nelle tipologie novello e frizzante. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Lipuda”
Vini Esaro
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Esaro” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Esaro”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per i tipi bianchi, e a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per i tipi rossi, rosati e novelli. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Esaro”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;10% per i rosati;11% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Esaro”
Vini Costa Viola
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per i tipi bianchi, e a tonnellate 8 per le tipologie rosso e rosato. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Costa Viola”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;11% per i rosati;11% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Costa Viola”