Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996). Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico minimo di 11% per tutte le tipologie. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
disciplinare
Decreto Ministero Risorse Agricole del 27 ottobre 1995 – Modificato dal D.M. 31 luglio 1996.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI “ARGHILLA'”
ARTICOLO 1
L’Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
ARTICOLO 2
L’Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” è riservata ai seguenti vini: rossi, anche nella tipologia novello; rosati, anche nella tipologia novello.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Reggio Calabria, a bacca di colore corrispondente.
ARTICOLO 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Villa San Giovanni e in quello di Reggio Calabria limitatamente alle frazioni Archi, Arghillà di Catona, Arghillà di Salice, Arghillà di Villa San Giuseppe, Concessa, Diminniti di Sanbatello, Ortà, Rosalà, Sambatello, San Giovanni di Sambatello, Terreti e Vito, in Provincia di Reggio Calabria.
ARTICOLO 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” a tonnellate 10 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996).Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico minimo di 11% per tutte le tipologie.Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
ARTICOLO 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
ARTICOLO 6
I vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolimetrico volumico totale minimo del 12% per tutte le tipologie.
ARTICOLO 7
All’Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell’articolo 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l’Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a Denominazione di Origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
territorio = RC
L’Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” è riservata ai seguenti vini: rossi, anche nella tipologia novello; rosati, anche nella tipologia novello.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” rossi e rosati vedono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Reggio Calabria, a bacca di colore corrispondente.
AREA DI PRODUZIONE: La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Arghillà” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Villa San Giovanni e in quello di Reggio Calabria limitatamente alle frazioni Archi, Arghillà di Catona, Arghillà di Salice, Arghillà di Villa San Giuseppe, Concessa, Diminniti di Sanbatello, Ortà, Rosalà, Sambatello, San Giovanni di Sambatello, Terreti e Vito, in Provincia di Reggio Calabria.