Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria”, seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10,5% per i rosati; 10,5% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% Vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
disciplinare
Decreto Ministero Risorse Agricole del 27 ottobre 1995 – Modificato dal D.M. 31 luglio 1996.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI “CALABRIA”
ARTICOLO 1
L’Indicazione Geografica Tipica “Calabria” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
ARTICOLO 2
L’Indicazione Geografica Tipica “Calabria” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nella tipologia frizzante, passito e novello; rosati.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” bianchi, rossi e rosati vedono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le Provincie di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.L’Indicazione Geografica Tipica “Calabria”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le Provincie sopra indicate è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.Possono concorrere da soli o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopraindicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti Provincie, fino a un massimo del 15%.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
ARTICOLO 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Calabria” comprende l’intero territorio amministrativo delle Provincie di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, nella Regione Calabria.
ARTICOLO 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco.Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria”, seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10,5% per i rosati; 10,5% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% Vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
ARTICOLO 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all’appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14%.La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito.
ARTICOLO 6
I vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” seguita o meno dal riferimento del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: “Calabria” bianco: 10,5%; “Calabria” rosso: 11%; “Calabria” rosato: 10,5%, “Calabria” novello: 11%; “Calabria” bianco frizzante: 10%; “Calabria” rosso frizzante: 10,5%; “Calabria” passito: 15%.
ARTICOLO 7
All’Indicazione Geografica Tipica “Calabria” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.Ai sensi dell’articolo 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l’Indicazione Geografica Tipica “Calabria” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a Denominazione di Origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
territorio = TUTTE
L’Indicazione Geografica Tipica “Calabria” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito; rossi, anche nella tipologia frizzante, passito e novello; rosati. I vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” bianchi, rossi e rosati vedono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le Provincie di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.L’Indicazione Geografica Tipica “Calabria”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le Provincie sopra indicate è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.Possono concorrere da soli o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopraindicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti Provincie, fino a un massimo del 15%.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
AREA DI PRODUZIONE: La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Calabria” comprende l’intero territorio amministrativo delle Provincie di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, nella Regione Calabria.