Vini Greco di Bianco

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Greco di Bianco”, devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino “Greco di Bianco” non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.Le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata, subendo un appassimento che può determinare, in relazione al contenuto in zuccheri, una riduzione del peso delle uve fino al 35%. Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura. La resa massima di uva in vino al consumo non deve essere superiore al 45%.

disciplinare

Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1980.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO “GRECO DI BIANCO”

ARTICOLO 1

La Denominazione di Origine Controllata “Greco di Bianco” è riservata al vino che risponde alle condizioni previste nel presente disciplinare di produzione.

ARTICOLO 2

Il vino “Greco di Bianco” deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Greco bianco.E’ ammessa la presenza nei vigneti di non più del 5% di altri vitigni a uve bianche, purchè compresi tra quelli raccomandati o autorizzati per la provincia.

ARTICOLO 3

Le uve destinate alla produzione del “Greco di Bianco” devono essere prodotte nel territorio amministrativo del Comune di Bianco e in parte di quello di Casignana nella Provincia di Reggio Calabria.Tale zona è così determinata: in prossimità della stazione ferroviaria di Ferruzzano, il limite segue il confine del Comune di Bianco in direzione Ovest prima e Nord poi fino a raggiungere la quota 162; da qui continuado per la strada comunale Crocefisso attraversa il vallone Crivina ed entra nel Comune di Casignana, quindi passa per le quote 142, 145, 140 fino a raggiungere la quota 180 che rappresenta il punto di incrocio con la mulattiera Serro Matteo; da detto incrocio scende pe le quote 176, 89, 75, 50 attraversando la mulattiera Serro Matteo e toccando la sponda destra della fiumara Buonamico. Da detto punto fiancheggia sulla destra la fiumara Buonamico fino alla foce sul mare Jonio. Segue la costa in direzione Sud fino a incrociare, poco prima della stazione di Ferruzzano, il punto di confine comunale di Bianco da dove è iniziata la delimitazione.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata di cui all’articolo 1, devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche di qualità.I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all’articolo 1 non deve essere superiore a q.li 100 per ettarodi vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una acurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.Le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata, subendo un appassimento che può determinare, in relazione al contenuto in zuccheri, una riduzione del peso delle uve fino al 35%. Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura.La resa massima di uva in vino al consumo non deve essere superiore al 45%.

ARTICOLO 5

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell’intero della zona di produzione di cui all’articolo 3.Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.Le uve destinate alla vinificazione prima dell’appassimento devono assicurare una gradazione alcolica minima naturale di 13 gradi.Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche qualitative.Il vino “Greco di Bianco” non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

ARTICOLO 6

Il vino “Greco di Bianco” all’atto all’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:- colore: giallo tendente al dorato con eventuali riflessi ambrati; – odore: alcolico, etereo, caratteristico del vino; – sapore: morbido, caldo, armonico con caratteristico retrogusto; – gradazione alcolica complessiva minima: 17 gradi di cui almeno 14 gradi svolti; – acidità totale minima: 6 per mille; – estratto secco netto minimo: 30 per mille.E’ facoltà del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste modificare con propiro decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

ARTICOLO 7

Alla Denominazione di cui all’articolo 1 vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalla quale effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino di cui all’articolo 1 può figurare l’indicazione veritiera e documentabile, dell’annata di produzione delle uve.

ARTICOLO 8

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la Denominazione di Origine Controllata “Greco di Bianco” vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del DPR 12 luglio 1963, n. 930.

territorio = RC

Il vino “Greco di Bianco” all’atto all’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • COLORE: Giallo tendente al dorato con eventuali riflessi ambrati.
  • ODORE: Alcolico, etereo, caratteristico del vino.
  • SAPORE: Morbido, caldo, armonico con caratteristico retrogusto.
  • GRADAZIONE ALCOLICA COMPLESSIVA MINIMA: 17 gradi di cui almeno 14 gradi svolti.
  • ACIDITA’ TOTALE MINIMA: 6 per mille.
  • ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 30 per mille.

AREA DI PRODUZIONE: Le uve destinate alla produzione del “Greco di Bianco” devono essere prodotte nel territorio amministrativo del Comune di Bianco e in parte di quello di Casignana nella Provincia di Reggio Calabria. Tale zona è così determinata: in prossimità della stazione ferroviaria di Ferruzzano, il limite segue il confine del Comune di Bianco in direzione Ovest prima e Nord poi fino a raggiungere la quota 162; da qui continuando per la strada comunale Crocefisso attraversa il vallone Crivina ed entra nel Comune di Casignana, quindi passa per le quote 142, 145, 140 fino a raggiungere la quota 180 che rappresenta il punto di incrocio con la mulattiera Serro Matteo; da detto incrocio scende per le quote 176, 89, 75, 50 attraversando la mulattiera Serro Matteo e toccando la sponda destra della fiumara Buonamico. Da detto punto fiancheggia sulla destra la fiumara Buonamico fino alla foce sul mare Jonio. Segue la costa in direzione Sud fino a incrociare, poco prima della stazione di Ferruzzano, il punto di confine comunale di Bianco da dove è iniziata la delimitazione.

Vini Greco di Bianco

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