Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato”, non deve essere superiore a tonnellate 16 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per il vino bianco, e a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato anche con la specificazione del vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico minimo di:10% per i bianchi;10,5% per i rosati;10,5% per i rossi. Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
disciplinare
Decreto Ministero Risorse Agricole del 27 ottobre 1995 – Modificato dal D.M. 31 luglio 1996.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI “VALDAMATO”
ARTICOLO 1
L’Indicazione Geografica Tipica “Valdamato” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, ĆØ riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
ARTICOLO 2
L’Indicazione Geografica Tipica “Valdamato” ĆØ riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;rossi, anche nella tipologia frizzante, passito e novello;rosati, anche nella tipologia frizzante.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o piĆ¹ vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Catanzaro.L’indicazione Geografica Tipica “Valdamato”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Catanzaro ĆØ riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Catanzaro, fino a un massimo del 15%.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
ARTICOLO 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Valdamato” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Curinga, Feroleto, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida, in Provincia di Catanzaro.
ARTICOLO 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato”, non deve essere superiore a tonnellate 16 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per il vino bianco, e a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato anche con la specificazione del vitigno.Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico minimo di:10% per i bianchi;10,5% per i rosati;10,5% per i rossi.Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico voluico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
ARTICOLO 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all’appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico minimo del 14%.La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non puĆ² superare il 50%.
ARTICOLO 6
I vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:”Valdamato” bianco: 10,5%;”Valdamato” rosso: 11%;”Valdamato” rosato: 10,5%;”Valdamato” novello: 11%;”Valdamato” bianco frizzante: 10%;”Valdamato” rosso frizzante: 10,5%;”Valdamato” rosato frizzante: 10,5%;”Valdamato” passito: 15%.
ARTICOLO 7
All’Indicazione Geografica Tipica “Valdamato” ĆØ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchĆØ non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.Ai sensi dell’articolo 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l’Indicazione Geografica Tipica “Valdamato” puĆ² essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a Denominazione di Origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piĆ¹ delle tipologie diĀ cui al presente disciplinare.
territorio = CZ
L’Indicazione Geografica Tipica “Valdamato” ĆØ riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;rossi, anche nella tipologia frizzante, passito e novello;rosati, anche nella tipologia frizzante.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o piĆ¹ vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Catanzaro.L’indicazione Geografica Tipica “Valdamato”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Catanzaro ĆØ riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Catanzaro, fino a un massimo del 15%.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Valdamato” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
AREA DI PRODUZIONE: La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Valdamato” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Curinga, Feroleto, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida, in Provincia di Catanzaro.