Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati” devono essere tradizionali della zona.La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati”, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia rosso e rosato e a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco, anche con la specificazione del vigneto. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetro volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10% per i rosati; 11% per i rossi. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
disciplinare
Decreto Ministero Risorse Agricole del 27 ottobre 1995.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI “VALLE DEL CRATI”.
ARTICOLO 1
L’Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
ARTICOLO 2
L’Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia passito; rossi, anche nella tipologia passito e novello,; rosati.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati” bianchi, rossi o rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o piĂą vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Cosenza.L’Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Cosenza è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Cosenza, fino a un massimo del 15%.
ARTICOLO 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Acri, Bisignano, Castiglione Cosentino, Cervicati, Cerzeto, Lattarico, Luzzi, Marano Marchesato, Marano Principato, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rende, Rose, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, Santa Sofia d’Epiro, San Vincenzo la Costa e Torano Castello, in Provincia di Cosenza.
ARTICOLO 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere tradizionali della zona.La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati”, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia rosso e rosato e a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco, anche con la specificazione del vigneto.Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetro volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10% per i rosati; 11% per i rossi.Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
ARTICOLO 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.Per la produzione della tipologia passito, le uve devono essere sottoposte all’appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad assicurare al vino ottenuto un titolo alcolimetrico volumico minimo del 14%.La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, a eccezione della tipologia passito per la quale la resa non deve superare il 50%.
ARTICOLO 6
I vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolimetrici volumici totali minimi: “Valle del Crati” bianco: 10,5%. “Valle del Crati” rosso: 11,5%. “Valle del Crati” rosato: 10,5%. “Valle del Crati” novello: 11%. “Valle del Crati” passito: 15%.
ARTICOLO 7
All’Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similare.E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchĂ© non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.Ai sensi dell’articolo 7, punto 5, della legge 1 febbraio 1992, n. 164, l’Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piĂą delle tipologie di cui al presente disciplinare.
territorio = CS
L’Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia passito; rossi, anche nella tipologia passito e novello,; rosati.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati” bianchi, rossi o rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o piĂą vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Cosenza.L’Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Cosenza è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Cosenza, fino a un massimo del 15%.
AREA DI PRODUZIONE: La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Valle del Crati” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Acri, Bisignano, Castiglione Cosentino, Cervicati, Cerzeto, Lattarico, Luzzi, Marano Principato, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rende, Rose, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, Santa Sofia d’Epiro, San Vincenzo la Costa e Torano Castello, in Provincia di Cosenza.