Vini Bivongi
I vini all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Bivongi” rosso:
- Colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, caratteristico, delicato;
- sapore: secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato;
- Titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
“Bivongi” rosato:
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: secco, gradevole, fruttato;
- titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 16 per mille.
“Bivongi” bianco:
- colore: paglierino più o meno intenso;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: secco, gradevole, fruttato;
- titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Clementine di Calabria
L’indicazione geografica protetta “Clementine di Calabria” designa esclusivamente il frutto del Clementine afferente alle seguenti cultivar, selezioni clonali, mutazioni gemmarie: “SRA 63”, “Spinoso”, “Fedele”, “Comune”, “Tardivo”, “Hernandina”, “Marisol” e “di Nules”.