La coltivazione dell’olivo nel cosentino è caratterizzata dalla presenza di cultivar autoctone che, nel corso dei secoli, si sono selezionate grazie alla particolare esposizione dei terreni e all’ambiente pedoclimatico. L’olivicoltura fu introdotta dai Greci e nel corso dei secoli ha consentito di valorizzare vaste aree poco adatte a ospitare altre colture, assumendo una rilevante importanza per l’economia della provincia.
Lavorazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art.1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono sciolti o di medio impasto e permeabili.I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. è consentita una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.
2. Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio” accompagnata dalla menzione geografica “Fascia Prepollinica” sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell’art.3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm.850 con valori massimi in autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 14 +/- 3°C. La difesa fitosanitariadegli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
2a. Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Valle Crati”, sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell’art.3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm.900 con valori massimi in autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 15 +/- 3°C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deveessere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
2b. Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Colline Joniche Presilane”, sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell’art.3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm.600 con valori massimi in autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 16 +/- 3°C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
2c. Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Sibaritide”, sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell’art.3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm.600 con valori massimi in autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 16 +/- 3°C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deveessere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Fascia Prepollinica”, deve essere effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura fino al 31 dicembre di ogni anno.La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Fascia Prepollinica” non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.
3a. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Valle Crati”, deve essere effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura fino al 31 dicembre di ogni anno.La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Valle Crati”, non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.
3b. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Colline Joniche Presilane”, deve essere effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura fino al 15 gennaio di ogni anno.La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Colline Joniche Presilane”, non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.
3c. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Sibaritide”, deve essere effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura fino al 15 gennaio di ogni anno.La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Sibaritide”, non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.
4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
5. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.573, in unica soluzione.
5a. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell’art.5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.169,comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.
Territorio = CS
Descrizione
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Fascia Prepollinica”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
COLORE: Verde con riflessi gialli.
ODORE: Di fruttato medio.
SAPORE: Fruttato.
ACIDITA’ MASSIMA TOTALE: Espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio.
PUNTEGGIO AL PANEL TEST: ≥ 6.5.
NUMERO PEROSSIDI: ≤ 10.K 232: ≤ 2.0.K 270: ≤ 0.20.
ACIDO LINOLEICO: ≤ 8 %.
POLIFENOLI TOTALI: ≥ 200 p.p.m.2.
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Valle Crati”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
COLORE: Dal verde al giallo.
ODORE: Di fruttato medio.
SAPORE: Fruttato.
ACIDITA’ MASSIMA TOTALE: Espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio.
PUNTEGGIO AL PANEL TEST: ≥ 6.5.
NUMERO PEROSSIDI: ≤ 12.K 232: ≤ 2.0.K 270: ≤ 0.20.
ACIDO LINOLEICO: ≤ 9 %.
POLIFENOLI TOTALI: ≥ 200 p.p.m.3.
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Colline Joniche Presilane”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
COLORE: Giallo oro con riflessi verdi.
ODORE: Di fruttato delicato.
SAPORE: Fruttato con sensazione di mandorla dolce.
ACIDITA’ MASSIMA TOTALE: Espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio.
PUNTEGGIO AL PANEL TEST: ≥ 6.5.
NUMERO PEROSSIDI: ≤ 14.K 232: ≤ 2.2.K 270: ≤ 0.20.
ACIDO LINOLEICO: ≤ 11 %.
POLIFENOLI TOTALI: ≥ 150 p.p.m.4.
All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Sibaritide”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
COLORE: Giallo con qualche riflesso verde.
ODORE: Di fruttato leggero.
SAPORE: Fruttato leggero con lieve sensazione di amaro.
ACIDITA’ MASSIMA TOTALE: Espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio.
PUNTEGGIO AL PANEL TEST: ≥ 6.5.
NUMERO PEROSSIDI: ≤ 10.K 232: ≤ 2.2.K 270: ≤ 0.20.
ACIDO LINOLEICO: ≤ 13 %.
POLIFENOLI TOTALI: ≥ 150 p.p.m.5.
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi all’attuale normativa U.E.
Ricette = La presenza di note aromatiche fa prediligere l’uso di quest’olio come ingrediente per la preparazione di primi piatti tradizionali della cucina calabrese e su preparazioni quali grigliate di pesce, insalatine selvatiche e verdure bollite.
disciplinare
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL’OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA”BRUZIO”
Art. 1 Denominazione La denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: “Fascia Prepollinica”, “Valle Crati”, “Colline Joniche Presilane”,”Sibaritide” è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2 Varietà di olivo
1. La denominazione di Origine controllata “Bruzio” accompagnata dalla menzione geografica “Fascia Prepollinica”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:”Tondina” in misura non inferiore al 50%, “Carolea” in misura non superiore al 30%, “Grossa di Cassano” in misura non superiore al 20%. Possono concorre altre varietà fino al limite massimo del 25%.
2. La denominazione di Origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Valle Crati”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:”Carolea” in misura non inferiore al 50%, “Tondina” in misura non superiore al 30%, “Rossanese o Dolce di Rossano” in misura non superiore al 20%. Possono concorre altre varietà fino al limite massimo del 20%.
3. La denominazione di Origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Colline Joniche Presilane”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: “Rossanese o Dolce di Rossano” in misura non inferiore al 70%. Possono concorre altre varietà fino al limite massimo del 30%.
4. La denominazione di Origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Sibaritide”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo: “Grossa di Cassano” in misura non inferiore al 70%, “Tondina” in misura non superiore al 30%. Possono concorre altre varietà fino al limite massimo del 30%.
Art. 3 Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art.1 comprende, nell’ambito del territorio amministrativo delle province di Cosenza, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:Acquaformosa, Altomonte, Bisignano, Cariati, Caloveto, Calopezzati, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Cervicati, Cerzeto, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Lattarico, Lungro, Mandatoriccio, Mirto Crosia, Mongrassano, Montalto Uffugo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rende, Rossano, Roggiano Gravina, Rota Greca, Scala Coeli, S. Basile, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, S. Giorgio Albanese, S. Lorenzo del Vallo, S. Marco Argentano, San Martino di Finita, Santa Sofia d’Epiro, S. Vincenzo La Costa,Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio” accompagnata dalla menzione geografica “Fascia Prepollinica”, comprende, in provincia di Cosenza, l’intero territorio amministrativo dei seguenticomuni:Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Frascineto, Firmo, Lungro, Roggiano Gravina, S. Basile, S. Marco Argentano, S. Lorenzo del Vallo, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Valle Crati”, comprende, in provincia di Cosenza, l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:Bisignano, Cervicati, Cerzeto, Lattarico, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rende, Rota Greca, S. Martino di Finita, S. Sofia d’Epiro, S. Vincenzo la Costa, Torano Castello.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio” accompagnata dalla menzione geografica “Colline Joniche Presilane” comprende, in provincia di Cosenza, l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:Cariati, Calopezzati, Caloveto, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Rossano, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, S. Giorgio Albanese, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese.
5. La zona di produzione
delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Sibaritide”, comprende, in provincia di Cosenza, l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:Cassano allo Jonio, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Plataci, Villapiana.
Art.4 Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art.1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono sciolti o di medio impasto e permeabili.I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. è consentita una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.
2. Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio” accompagnata dalla menzione geografica “Fascia Prepollinica” sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell’art.3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm.850 con valori massimi in autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 14 +/- 3°C. La difesa fitosanitariadegli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
2a. Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Valle Crati”, sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell’art.3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm.900 con valori massimi in autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 15 +/- 3°C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deveessere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
2b. Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Colline Joniche Presilane”, sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell’art.3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm.600 con valori massimi in autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 16 +/- 3°C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
2c. Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Sibaritide”, sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell’art.3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm.600 con valori massimi in autunno-inverno e una temperatura media annua compresa tra 16 +/- 3°C. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.
3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Fascia Prepollinica”, deve essere effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura fino al 31 dicembre di ogni anno.La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Fascia Prepollinica” non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.
3a. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Valle Crati”, deve essere effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura fino al 31 dicembre di ogni anno. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Valle Crati”, non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.
3b. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Colline Joniche Presilane”, deve essere effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura fino al 15 gennaio di ogni anno.La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Colline Joniche Presilane”, non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.
3c. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Sibaritide”, deve essere effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura fino al 15 gennaio di ogni anno.La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Bruzio”, accompagnata dalla menzione geografica “Sibaritide”, non può superare Kg. 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.
4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
5. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.573, in unica soluzione.
5a. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell’art.5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.