Vini Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 10 del DPR 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti male esposti e umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura a mezzo dell’irrigazione. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” non deve essere superiore ai q.li 120 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite.A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi il 20% del limite massimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto”.

disciplinare

Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1979.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO”

ARTICOLO 1

La Denominazione di Origine Controllata “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ARTICOLO 2

I vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata: Gaglioppo dal 40 al 60%;Nocera, Nerello mascalese, Nerello cappuccio, Malvasia nera, Malvasia bianca e Greco bianco da soli o congiuntamente dal 40 al 60% con una presenza massima di vitigni di uve bianche non superiore al 35% del totale.

ARTICOLO 3

Le uve destinate alla produzione dei vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Isola Capo Rizzuto e parte dei comuni di Crotone e Cutro. Tale zona è così delimitata: Partendo a Nord del cimitero di Crotone sulla costa, il limite segue una retta in direzione Nord-Est e, attraversata la quota 26, raggiunge, ad Ovest il Monte Viscovatello, la strada per C. Chiusa Piccola e lungo questa, verso Nord, raggiunge tale località a quota 13 sulla strada per Crotone. Da quota 13 segue in direzione Nord-Ovest una retta fino ad incrociare la Strada Statale n. 106 in prossimità del Km. 246,100 all’incrocio di tale strada con la linea ferroviaria, segue quest’ultima verso Nord fino all’altezza del C. Vela (quota 18) da dove prosegue lungo una retta in direzione Nord-Ovest sino ad incrociare la Strada Statale n. 107 alla quota 14 in prossimità del Km. 180,300, lungo la quale prosegue verso Ovest sino nelle adiacenze del Km. 178,500 raggiungendo il punto di incrocio con la strada per C. Domenica, la percorre in direzione Ovest sino ad incrociare il confine comunale, tra Crotone e Scandale, segue questi verso Sud-Ovest fino a quota 35 in località Mezzaricotta e a quota 35 prosegue verso Sud per il sentiero che passa per le quote 41 e 38 e costeggia la C. Giancavallera, fino a raggiungere la quota 42 sulla linea ferrata della Calabro.Lucana. Da quota 42 segue il sentiero che in direzione Sud raggiunge il centro abitato di Papanice, dopo aver attraversato la località Scarano. Da Papanice segue la provinciale verso Sud-Ovest fino a raggiungere il confine di Cutro che segue verso Sud fino a quota 178 in località Scirocchello da dove in linea retta verso Sud raggiunge la ferrovia Crotone-Reggio Calabria alla quota 63 (località Manca della Chiesa), quindi lungo la linea ferroviaria, in direzione Ovest raggiunge all’incrocio della galleria di Cutro, da dove segue la strada che in direzione Sud passa per le quote 129 e 206 supera C. Rocca, attraversa la Strada Statale Jonica (n. 106) raggiunge la provinciale Cutro-Campolongo, lungo questa verso Sud, raggiunge il Km. 7 da dove prosegue in direzione Sud-Ovest per il crinale che si affaccia sul Serra del Monte, passando per le quote 202, 193 e 188 fino a congiungersi con la provinciale Cutro-Campolongo in prossimità della quota 185. Segue tale strada verso Sud all’altezza della quota 167, località Ceneracchio. Da qua segue una retta verso Ovest, che, attraversata la quota 167, raggiunge il sentiero che costeggia a Nord-Ovest Manche della Pietra, lo percorre in direzione Ovest sino ad incrociare il corso d’acqua, superato di circa 350 metri il confine di Crotone, risale verso Nord il corso d’acqua in località Porcheria fino a raggiungere, di poco superata la quota 36, la strada per Vota Bizzarra che segue verso Nord raggiungendo quota 41 in quest’ultima località. Prosegue quindi verso Sud-Ovest lungo il corso d’acqua che costeggia il burrone Cavaliere sino a raggiungere la ferrovia, che segue verso Sud e superata la stazione S. Leonardo di Cutro, incrocia a quota 121 il corso d’acqua che attraversa Valle del Dragone e lungo tale torrente raggiunge la costa. Segue quindi la costa verso Est e poi verso Nord sino a incontrare, in prossimità di Crotone, il punto di inizio della delimitazione.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 10 del DPR 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti male esposti e umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.E’ vietata ogni pratica di forzatura a mezzo dell’irrigazione. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” non deve
essere superiore ai q.li 120 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purché la produzione non superi il 20% del limite massimo.La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto”.

ARTICOLO 5

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all’articolo 1 devono essere effettuate nell’interno territorio dei comuni compresi, anche se solamente in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5.Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

ARTICOLO 6

I vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” rosso e rosato all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:- colore: rosso rosato più o meno carico; – odore: vinoso, caratteristico; – sapore: asciutto, armonico, rotondo; – gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12; – acidità totale minima: 6 per mille; – estratto secco netto minimo: 18 per mille.E’ facoltà del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, con proprio decreto, modificare i valori minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

ARTICOLO 7

Alla Denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3, e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

ARTICOLO 8

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la Denominazione di Origine Controllata “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell’articolo 28 del DPR 12 luglio 1963, n. 930.

territorio = KR

I vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” rosso e rosato all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • COLORE: Rosso rosato più o meno carico.
  • ODORE: Vinoso, caratteristico.
  • SAPORE: Asciutto, armonico, rotondo.
  • GRADAZIONE ALCOLICA MINIMA COMPLESSIVA: Gradi 12.
  • ACIDITA’ TOTALE MINIMA: 6 per mille.
  • ESTRATTO SECCO NETTO MINIMO: 18 per mille.

AREA DI PRODUZIONE: Le uve destinate alla produzione dei vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Isola Capo Rizzuto e parte dei comuni di Crotone e Cutro. Tale zona è così delimitata: Partendo a Nord del cimitero di Crotone sulla costa, il limite segue una retta in direzione Nord-Est e, attraversata la quota 26, raggiunge, ad Ovest il Monte Viscovatello, la strada per C. Chiusa Piccola e lungo questa, verso Nord, raggiunge tale località a quota 13 sulla strada per Crotone. Da quota 13 segue in direzione Nord-Ovest una retta fino ad incrociare la Strada Statale n. 106 in prossimità del Km. 246,100 all’incrocio di tale strada con la linea ferroviaria, segue quest’ultima verso Nord fino all’altezza del C. Vela (quota 18) da dove prosegue lungo una retta in direzione Nord-Ovest sino ad incrociare la Strada Statale n. 107 alla quota 14 in prossimità del Km. 180,300, lungo la quale prosegue verso Ovest sino nelle adiacenze del Km. 178,500 raggiungendo il punto di incrocio con la strada per C. Domenica, la percorre in direzione Ovest sino ad incrociare il confine comunale, tra Crotone e Scandale, segue questi verso Sud-Ovest fino a quota 35 in località Mezzaricotta e a quota 35 prosegue verso Sud per il sentiero che passa per le quote 41 e 38 e costeggia la C. Giancavallera, fino a raggiungere la quota 42 sulla linea ferrata della Calabro.Lucana. Da quota 42 segue il sentiero che in direzione Sud raggiunge il centro abitato di Papanice, dopo aver attraversato la località Scarano. Da Papanice segue la provinciale verso Sud-Ovest fino a raggiungere il confine di Cutro che segue verso Sud fino a quota 178 in località Scirocchello da dove in linea retta verso Sud raggiunge la ferrovia Crotone-Reggio Calabria alla quota 63 (località Manca della Chiesa), quindi lungo la linea ferroviaria, in direzione Ovest raggiunge all’incrocio della galleria di Cutro, da dove segue la strada che in direzione Sud passa per le quote 129 e 206 supera C. Rocca, attraversa la Strada Statale Jonica (n. 106) raggiunge la provinciale Cutro-Campolongo, lungo questa verso Sud, raggiunge il Km. 7 da dove prosegue in direzione Sud-Ovest per il crinale che si affaccia sul Serra del Monte, passando per le quote 202, 193 e 188 fino a congiungersi con la provinciale Cutro-Campolongo in prossimità della quota 185. Segue tale strada verso Sud all’altezza della quota 167, località Ceneracchio. Da qua segue una retta verso Ovest, che, attraversata la quota 167, raggiunge il sentiero che costeggia a Nord-Ovest Manche della Pietra, lo percorre in direzione Ovest sino ad incrociare il corso d’acqua, superato di circa 350 metri il confine di Crotone, risale verso Nord il corso d’acqua in località Porcheria fino a raggiungere, di poco superata la quota 36, la strada per Vota Bizzarra che segue verso Nord raggiungendo quota 41 in quest’ultima località. Prosegue quindi verso Sud-Ovest lungo il corso d’acqua che costeggia il burrone Cavaliere sino a raggiungere la ferrovia, che segue verso Sud e superata la stazione S. Leonardo di Cutro, incrocia a quota 121 il corso d’acqua che attraversa Valle del Dragone e lungo tale torrente raggiunge la costa. Segue quindi la costa verso Est e poi verso Nord sino a incontrare, in prossimità di Crotone, il punto di inizio della delimitazione.

Vini Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

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