Vini Val di Neto

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco e a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato, anche con la specificazione di vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;11% per i rosati;11% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

disciplinare

Decreto Ministero Risorse Agricole del 27 ottobre 1995 – Modificato dal D.M. 31 luglio 1996

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI “VAL DI NETO”

ARTICOLO 1

L’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

ARTICOLO 2

L’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello (Nda) e passito;rosati, anche nella tipologia frizzante.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o piĂ¹ vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Crotone.L’indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Crotone fino a un massimo del 15%.

ARTICOLO 3

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Andali, Belcastro, Belvedere Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Crotone, Cutro, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Scandale, Strongoli e Umbriatico, in Provincia di Crotone.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco e a tonnellate 13 (imite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato, anche con la specificazione di vitigno.Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;11% per i rosati;11% per i rossi.Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

ARTICOLO 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, a eccezione della tipologia passito, per la quale la resa non deve superare il 50%.

ARTICOLO 6

I vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolimetrici volumici totali minimi:”Val di Neto” bianco: 10,5%;”Val di Neto” rosso: 11,5%;”Val di Neto” rosato: 11,5%;”Val di Neto” novello: 11,%;”Val di Neto” Bianco frizzante: 10%;”Val di Neto” rosso frizzante: 11%;”Val di Neto” rosato frizzante: 11%;”Val di Neto” passito: 15%.

ARTICOLO 7

All’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.Ai sensi dell’articolo 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” puĂ² essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a Denominazione di Origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piĂ¹ delle tipologie di cui al presente disciplinare.

territorio = KR

L’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello (Nda) e passito;rosati, anche nella tipologia frizzante.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o piĂ¹ vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Crotone.L’indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Crotone fino a un massimo del 15%.

AREA DI PRODUZIONE: La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Andali, Belcastro, Belvedere Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Crotone, Cutro, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, SAn Nicola dell’Alto, Santa Severina, Scandale, Strongoli e Umbriatico, in Provincia di Crotone.

Vini Val di Neto

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