Vini Val di Neto

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco e a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato, anche con la specificazione di vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;11% per i rosati;11% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

disciplinare

Decreto Ministero Risorse Agricole del 27 ottobre 1995 – Modificato dal D.M. 31 luglio 1996

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI “VAL DI NETO”

ARTICOLO 1

L’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

ARTICOLO 2

L’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello (Nda) e passito;rosati, anche nella tipologia frizzante.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Crotone.L’indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Crotone fino a un massimo del 15%.

ARTICOLO 3

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Andali, Belcastro, Belvedere Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Crotone, Cutro, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Scandale, Strongoli e Umbriatico, in Provincia di Crotone.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco e a tonnellate 13 (imite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato, anche con la specificazione di vitigno.Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;11% per i rosati;11% per i rossi.Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

ARTICOLO 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, a eccezione della tipologia passito, per la quale la resa non deve superare il 50%.

ARTICOLO 6

I vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolimetrici volumici totali minimi:”Val di Neto” bianco: 10,5%;”Val di Neto” rosso: 11,5%;”Val di Neto” rosato: 11,5%;”Val di Neto” novello: 11,%;”Val di Neto” Bianco frizzante: 10%;”Val di Neto” rosso frizzante: 11%;”Val di Neto” rosato frizzante: 11%;”Val di Neto” passito: 15%.

ARTICOLO 7

All’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.Ai sensi dell’articolo 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a Denominazione di Origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

territorio = KR

L’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello (Nda) e passito;rosati, anche nella tipologia frizzante.I vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Crotone.L’indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Crotone è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la Provincia di Crotone fino a un massimo del 15%.

AREA DI PRODUZIONE: La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Andali, Belcastro, Belvedere Spinello, Botricello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Cerenzia, Crotone, Cutro, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, SAn Nicola dell’Alto, Santa Severina, Scandale, Strongoli e Umbriatico, in Provincia di Crotone.

Vini Val di Neto

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