Author : marco

Vini Pollino

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di origine Controllata “Pollino” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da escludere i vigneti di fondovalle e quelli di pianura. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino di cui all’articolo 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A questo limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%. Continua a leggere “Vini Pollino”

Vini Melissa

CONSORZIO DI TUTELA: Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini di Cirò D.O.C. e Melissa D.O.C. con sede in Cirò Marina (KR) – Via Anna Frank.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Melissa” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 10 del DPR 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti male esposti e umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura a mezzo dell’irrigazione.La resa massima di uva per la produzione dei vini “Melissa” non deve essere superiore, per il vino bianco, ai q.li 120 e per il tipo rosso a q.li 110 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purché la produzione non superi il 20% il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini “Melissa”. Continua a leggere “Vini Melissa”

Vini Lamezia

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Lamezia” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i vigneti male esposti, particolarmente umidi e serviti da un impianto di irrigazione. I sesti d’impianto, le forme di allevamento, a Guyot, spalliera o alberello e i sistemi di potatura, mista e corta, devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati. E’ escluso l’allevamento a tendone. I reimpianti devono prevedere un numero minimo di 2.500 ceppi di vite per ettaro. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 120 quintali per il tipo bianco, 110 quintali per il tipo rosso e rosato e 100 quintali per il Greco, in coltura specializzata. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione deve essere riportata attraverso la cernita delle uve purché quella globale non superi il 20 i limiti massimi su stabiliti. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L’eccedenza ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Continua a leggere “Vini Lamezia”

Vini Greco di Bianco

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Greco di Bianco”, devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino “Greco di Bianco” non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.Le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata, subendo un appassimento che può determinare, in relazione al contenuto in zuccheri, una riduzione del peso delle uve fino al 35%. Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura. La resa massima di uva in vino al consumo non deve essere superiore al 45%. Continua a leggere “Vini Greco di Bianco”

Vini Donnici

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” debbono essere quelle tradizionali delle zone e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati, specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti bene esposti e ubicati su terreni idonei.Sono da escludersi, ai fini dell’iscrizione all’albo, i vigneti situati in aree particolarmente umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche di qualità dell’uva e dei vini derivati. Sono da escludere le forme di allevamento a tendone. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell’invaiatura.I nuovi impianti e i reimpianti debbono prevedere un numero di 2.500 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 12 tonnellate per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” bianco e le 10 tonnellate per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Donnici” rossi e rosati. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto dell’effettiva superficie coperta dalla vite.Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini “Donnici” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. Continua a leggere “Vini Donnici”

Vini Cirò

CONSORZIO DI TUTELA: Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini di Cirò D.O.C. e Melissa D.O.C. con sede in Cirò Marina (KR) – Via Anna Frank.

lavorazione = Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Cirò” rosso, rosato e bianco devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini specifiche caratteristiche di qualità.I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura.La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “Cirò” rosso e rosato non deve essere superiore ai q.li 115 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Cirò” bianco non deve essere superiore ai q.li 135 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purché la produzione non superi il 20% i limiti medesimi. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il “Cirò” rosso e rosato e al 72% per il “Cirò” bianco. Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l’eccedenza non avrà diritto alla Doc. Continua a leggere “Vini Cirò”

Vini Bivongi

I vini all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Bivongi” rosso:

  • Colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: vinoso, caratteristico, delicato;
  • sapore: secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato;
  • Titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 12%;
  • acidità totale minima: 4,5 per mille;
  • estratto secco netto minimo: 20 per mille.

“Bivongi” rosato:

  • colore: rosato più o meno intenso;
  • odore: vinoso, caratteristico;
  • sapore: secco, gradevole, fruttato;
  • titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 11,5%;
  • acidità totale minima: 4,5 per mille;
  • estratto secco netto minimo: 16 per mille.

“Bivongi” bianco:

  • colore: paglierino più o meno intenso;
  • odore: vinoso, gradevole;
  • sapore: secco, gradevole, fruttato;
  • titolo alcolimetrico volumico totale minimo: 10,5%;
  • acidità totale minima: 4,5 per mille;
  • estratto secco netto minimo: 15 per mille.

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Pesce sciabola o vela (Spatola)

Pesce sciabola o vela (spatola)
Pesce sciabola o vela (spatola)

“La maniera di cucinare il pesce cambia anche da paese a paese e questo avviene per il pesce più originale…e volgare dalla gastronomia bruzia, come le “costardelle”, le sarde, “i pisantuni” (della famiglia dei tonnidi), la “cicirella”, la “fravaglia” (miscuglio di piccoli pesci), la “spatola” (pesce sciabola o vela) e così via.” (da “Il pesce spada in cucina” di Pasquale Conti, pubblicato su Calabria Sconosciuta anno IV-V n. 16-17 – ottobre 1981 – marzo 1982).

E’ una ricetta molto semplice, che è opportuno ricordare, tenuto conto che è una pietanza molto diffusa in Calabria meridionale, tipica dei mesi estivi durante i quali la pesca della spatola è abbondantissima.

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Clementine di Calabria

clementine-di-calabria-igp-ML’indicazione geografica protetta “Clementine di Calabria” designa esclusivamente il frutto del Clementine afferente alle seguenti cultivar, selezioni clonali, mutazioni gemmarie: “SRA 63”, “Spinoso”, “Fedele”, “Comune”, “Tardivo”, “Hernandina”, “Marisol” e “di Nules”.

 

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Olio extra vergine di oliva Alto Crotonese

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Olio extravergine di oliva con le seguenti caratteristiche:
COLORE: Giallo paglierino – verde chiaro.
ODORE: Delicato di oliva.
SAPORE: Fruttato leggero.
PANEL TEST: Maggiore o uguale 6,5.
ACIDITA’ TOTALE: Espressa in acido oleico in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio.
NUMERO PEROSSIDI: Max 14 Meq.
ACIDO OLEICO: Maggiore o uguale al 70%.
K270: Minore o uguale 0,2.
POLIFENOLI TOTALI: Maggiore o uguale 100 ppm. Continua a leggere “Olio extra vergine di oliva Alto Crotonese”

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