crotone

Vini Val di Neto

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco e a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato, anche con la specificazione di vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Val di Neto”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi;11% per i rosati;11% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Val di Neto”

Vini Lipuda

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Lipuda” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a indicazione Geografica Tipica “Lipuda” non deve essere superiore:a) bianco a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996), anche nella tipologia frizzante;b) rosso e rosato a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996), anche nelle tipologie novello e frizzante. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Lipuda” devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di:10% per i bianchi, anche nella tipologia frizzante;10,5% per i rosati;10,5% per i rossi, anche nelle tipologie novello e frizzante. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Lipuda”

Vini Calabria

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria” accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 (limite elevato del 20% con D.M. 2 agosto 1996) per la tipologia bianco. Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Calabria”, seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolimetrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10,5% per i rosati; 10,5% per i rossi. Le uve destinate alla produzione delle tipologie frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% Vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Continua a leggere “Vini Calabria”

Vini Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati specifiche caratteristiche di qualità.Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 10 del DPR 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti male esposti e umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura a mezzo dell’irrigazione. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto” non deve essere superiore ai q.li 120 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite.A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi il 20% del limite massimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini “S. Anna di Isola Capo Rizzuto”. Continua a leggere “Vini Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto”

Vini Melissa

CONSORZIO DI TUTELA: Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini di Cirò D.O.C. e Melissa D.O.C. con sede in Cirò Marina (KR) – Via Anna Frank.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Melissa” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 10 del DPR 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti male esposti e umidi. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura a mezzo dell’irrigazione.La resa massima di uva per la produzione dei vini “Melissa” non deve essere superiore, per il vino bianco, ai q.li 120 e per il tipo rosso a q.li 110 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purché la produzione non superi il 20% il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini “Melissa”. Continua a leggere “Vini Melissa”

Vini Cirò

CONSORZIO DI TUTELA: Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione dei vini di Cirò D.O.C. e Melissa D.O.C. con sede in Cirò Marina (KR) – Via Anna Frank.

lavorazione = Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Cirò” rosso, rosato e bianco devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini specifiche caratteristiche di qualità.I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura.La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “Cirò” rosso e rosato non deve essere superiore ai q.li 115 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Cirò” bianco non deve essere superiore ai q.li 135 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta della vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purché la produzione non superi il 20% i limiti medesimi. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il “Cirò” rosso e rosato e al 72% per il “Cirò” bianco. Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l’eccedenza non avrà diritto alla Doc. Continua a leggere “Vini Cirò”

Olio extra vergine di oliva Alto Crotonese

Olio extravergine di oliva con le seguenti caratteristiche:
COLORE: Giallo paglierino – verde chiaro.
ODORE: Delicato di oliva.
SAPORE: Fruttato leggero.
PANEL TEST: Maggiore o uguale 6,5.
ACIDITA’ TOTALE: Espressa in acido oleico in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio.
NUMERO PEROSSIDI: Max 14 Meq.
ACIDO OLEICO: Maggiore o uguale al 70%.
K270: Minore o uguale 0,2.
POLIFENOLI TOTALI: Maggiore o uguale 100 ppm. Continua a leggere “Olio extra vergine di oliva Alto Crotonese”

Olio extra vergine di oliva Lametia

olio lamezia

Lavorazione = L’olio extra vergine di oliva Lametia è prodotto da olive sane, staccate direttamente dalle piante a mano ovvero meccanicamente e provengono almeno per il 90% da alberi della cultivar Carolea. La produzione di olive per ettaro non può essere superiore a 13.000 Kg. negli oliveti specializzati con una resa in olio che non può superare il 20%. La raccolta dell olive inizia all’invaiatura e termina entro il 15 gennaio di ogni campagna oleicola. La molitura delle olive avviene entro due giorni dalla raccolta.

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Olio extra vergine di oliva Bruzio

La coltivazione dell’olivo nel cosentino è caratterizzata dalla presenza di cultivar autoctone che, nel corso dei secoli, si sono selezionate grazie alla particolare esposizione dei terreni e all’ambiente pedoclimatico. L’olivicoltura fu introdotta dai Greci e nel corso dei secoli ha consentito di valorizzare vaste aree poco adatte a ospitare altre colture, assumendo una rilevante importanza per l’economia della provincia.

 

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Sardella salata di Crotone (Sardella, Mustica)

Pare che la prima tecnica di conservazione del cibo sia da attribuire all’Homo sapiens e risalga a 30.000 anni fa: l’essiccazione al sole ed al vento. Successivamente ne vennero scoperte altre, dettate dall’esigenza di conservare a lungo gli alimenti, per poter disporre delle riserve necessarie a fronteggiare evenienze di ogni tipo (inverno, carestie, guerre …)
Nel ‘500 a. c. i Fenici, eccellenti navigatori, riempivano la cambusa delle loro navi con carne secca e pesce affumicato o sotto sale … Continua a leggere “Sardella salata di Crotone (Sardella, Mustica)”

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